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Dal 30 settembre 2003 presso l'ufficio di Edilizia Privata di ogni Comune é istituito lo Sportello Unico dell'Edilizia che costituisce l'unico referente per il cittadino in materia edilizia e lo solleva dall'onere di presentare domande distinte e di rincorrere gli uffici interessati.
Tutte le pratiche, anche relative ad Enti terzi (ASL, Vigili del Fuoco, Provincia, Ufficio regionale per il territorio - ex Genio Civile, ARPAT ecc...), vanno presentate allo Sportello Unico dell'Edilizia il quale avrà il compito di acquisire i pareri, nulla-osta e gli altri atti di competenza necessari al rilascio del provvedimento richiesto.
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La procedura per il rilascio del Permesso di costruire è interamente disciplinata dagli artt. 10-15 del Testo Unico per l'edilizia (D.P.R. 380/01) e viene applicata per i seguenti interventi edilizi:
a)
gli interventi di nuova costruzione;
b)
gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c)
gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari,
modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
Il rilascio del permesso è subordinato alla conformità degli interventi richiesti alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi vigenti
Il Permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile ed è trasferibile, insieme all'immobile stesso, ai successori o aventi causa.
Per avviare le pratiche per l'ottenimento del Permesso di costruire è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato (Geometra, Architetto o Ingegnere), il quale provvederà alla redazione del progetto ed all' acquisizione di tutta la documentazione utile al rilascio del permesso.
Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un anno dal rilascio del
titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non puo' superare i
tre anni dall'inizio dei lavori e possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volonta' del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso
decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga.
La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito e' subordinata al rilascio di
nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attivita'. Si procede altresi', ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano gia' iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
E' previsto il pagamento degli oneri concessori e di urbanizzazione.
Documentazione richiesta:
La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario dell'immobile o dagli aventi diritto, va presentata allo sportello unico per l'edilizia corredata dai seguenti documenti:
- un'attestazione concernente il titolo di legittimazione
- elaborati tecnici di progetto;
- eventuali pareri dell'ASL e dei vigili del fuoco;
- eventuali autorizzazioni preventive previste per legge;
- autocertificazione di conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie (solo per l'edilizia residenziale)
Procedura per il rilascio del permesso di costruire:
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All'atto della presentazione della domanda per il rilascio del Permesso di costruire, all'interessato verrà comunicato entro 10 giorni il nome del responsabile del procedimento che seguirà la pratica.
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Entro 60 giorni (120 per i comuni con oltre centomila abitanti), dalla data di presentazione della domanda, il responsabile del procedimento deve formulare una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e potrà richiedere modifiche di modesta entità. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato ed, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni (30 per i comuni con oltre centomila abitanti). La richiesta di modifiche sospende il decorso del termine dei sessanta giorni (120 per i comuni con oltre centomila abitanti).
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Il termine prescritto può essere interrotto una sola volta entro i quindici giorni (30 per i comuni con oltre centomila abitanti) per acquisire eventuale documentazione integrativa. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
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Sempre entro i quindici giorni può convocare una conferenza dei servizi per acquisire i necessari pareri e nullaosta previsti per legge.
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Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro 15 giorni (30 per i comuni con oltre centomila abitanti) dalla proposta di provvedimento.
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Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il
silenzio-rifiuto.
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In caso di mancata adozione entro i 15 giorni (30 per i comuni con oltre centomila abitanti) del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può mettere
in mora con atto notificato al dirigente dell'ufficio, intimandole di provvedere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
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Se decorre inutilmente anche questo termine, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, nomina entro i 15 giorni successivi un
commissario ad acta che, nel termine di 60 giorni adotta il provvedimento.
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Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il
silenzio-rifiuto.
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La procedura per la presentazione della D.I.A. è interamente disciplinata dagli
artt. 22-23 del Testo Unico per l’edilizia (D.P.R. 380/01).
La denuncia di inizio attività è stata introdotta in alternativa alla presentazione della domanda del Permesso di costruire, per i seguenti interventi edilizi:
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Opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
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Opere di demolizione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
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Recinzioni, muri di cinta e cancellate.
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Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie.
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Opere interne alle singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagome e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile.
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Impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di nuovi impianti tecnologici.
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Varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagome e non violino le prescrizioni contenute nel permesso.
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Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
Interventi che non possono essere eseguiti con la Dia:
Non è ammessa la facoltà di presentare denuncia di inizio attività, quando le trasformazioni progettate riguardino:
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Immobili soggetti a vincolo conservativo dalle norme urbanistiche e dagli strumenti urbanistici vigenti, oppure compresi nella zona A, di cui al D.M. LL. pp. 2.4.1968. Inoltre la denuncia di inizio attività non può essere consentita sugli edifici assoggettati a vincoli dalle leggi 1089/1939, 1497/1939, 431/1985.
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Immobili oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti urbanistici.
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Opere in contrasto con gli strumenti adottati.
Per avviare le pratiche per la Denuncia di Inizio Attività è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato (Geometra, Architetto o Ingegnere), il quale provvederà alla redazione del progetto ed all’ acquisizione di tutta la documentazione utile per la comunicazione di inizio lavori allo sportello unico dell’edilizia.
Documentazione richiesta:
La denuncia di inizio attività, sottoscritta dal proprietario dell’immobile o dagli aventi diritto, va presentata allo sportello unico per l’edilizia 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, corredata dai seguenti documenti:
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Titolo di proprietà
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Relazione dettagliata, firmata da un tecnico abilitato, che asseveri la conformità delle opere
da realizzare agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie.
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Elaborati progettuali grafici e descrittivi.
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Nominativo dell’impresa cui si intende affidare i lavori.
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Elenco della documentazione presentata.
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Eventuali atti di assenso (per gli edifici vincolati).
Nel caso di mancata presentazione degli atti di assenso, se l’immobile è sottoposto ad un vincolo la cui tutela è di competenza del Comune, il termine dei 30 giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Se invece la tutela non è di competenza comunale, il competente ufficio convoca una conferenza di servizi ed il termine dei 30 giorni decorre dall’esito della conferenza.
In entrambi i casi di diniego, la denuncia è privo di effetti.
La denuncia di inizio attività ed i relativi allegati devono essere presentati in duplice copia, una delle quali verrà restituita all'interessato munita del timbro recante il numero di protocollo e la data di presentazione. Tale copia deve essere conservata in cantiere quale titolo abilitante l'effettuazione dei lavori.
Il termine di validità della denuncia di inizio attività è di 3 (tre) anni, come pure l'obbligo di comunicazione di fine lavori. Il progettista abilitato deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.
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La procedura per la richiesta del certificato di agibilità è interamente disciplinata dagli artt. 24-25 del Testo Unico per l'edilizia (D.P.R. 380/01).
Il certificato di agibilita' attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente e viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui sopra.
Il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attivita', o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilita'. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
Documentazione richiesta:
Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il titolare del permesso di costruire e' tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilita', corredata della seguente documentazione:
- richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dal richiedente, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
- dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, di conformita' dell'opera rispetto al progetto approvato, nonche' in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrita' degli ambienti;
- dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonche' all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformita' degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
Procedura per il rilascio del certificato di agibilità:
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All'atto della presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità, all'interessato verrà comunicato entro 10 giorni il nome del responsabile del procedimento che seguirà la pratica.
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Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilita' dopo aver verificato la seguente documentazione (trasmessa a parte allo sportello unico dai rispettivi tecnici incaricati) :
- certificato di collaudo statico;
- certificato del competente ufficio tecnico della regione attestante la conformita' delle opere eseguite nelle zone sismiche;
- dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche;
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Trascorso inutilmente il termine di 30 giorni, l'agibilita' si
intende attestata nel caso sia stato rilasciato il preventivo parere dell' A.S.L.. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso e' di 60 giorni.
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Il termine prescritto può essere interrotto una sola volta entro i 15 giorni per acquisire eventuale documentazione integrativa. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
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Il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo concessorio - che comprende gli oneri di urbanizzazione (primari e secondari) e una quota riferita al costo di costruzione - stabilito dal Comune in base alle tabelle parametriche definite dalla Regione.
La corresponsione degli oneri di urbanizzazione consente all'Amministrazione comunale di realizzare opere di urbanizzazione primaria (strade, impianti, ecc..) e secondaria (scuole, edifici di interesse pubblico, ecc..).
Il contributo di costruzione della prima casa è ridotto, pari a quello per l'edilizia residenziale pubblica, purche' sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
Il contributo di costruzione non e' dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
d) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
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Il committente, prima dell'inizio dei lavori per cui è stata concessa l'autorizzazione, è tenuto a trasmettere al Comune - Sportello unico per l'edilizia - il certificato di regolarità contribuitiva (DURC) da richiedere alla ditta appaltatrice.
Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è una certificazione unificata del regolare versamento di contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi da parte delle imprese edili assicurate, appaltatrici di lavori pubblici e privati.
Le normative di riferimento
Per quanto concerne gli appalti pubblici la normativa di riferimento è l'articolo 2, commi 1, 1 bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come convertito dalla L. n. 266/2002.
Per quanto concerne gli appalti privati è necessario fare riferimento all'articolo 3, comma 8, lettere b) bis e b) ter del D.Lgs. n. 494/1996, come modificato dal D.Lgs. n. 276/2003.
Rilevanza del DURC
Il DURC permette alle ditte appaltatrici di comprovare il proprio stato di regolarità, ai fini dell'affidamento di lavori pubblici e privati, mediante la presentazione di un solo documento.
L'affidamento alle Casse Edili del rilascio di tale documento determina inoltre un coinvolgimento degli enti bilaterali in una approfondita attività di monitoraggio e controllo sulla regolarità delle imprese del settore.
Soggetti abilitati a richiedere il DURC
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Committenti o responsabili dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/1996 (lavori edili);
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Pubbliche Amministrazioni appaltanti;
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Enti Privati a rilevanza pubblica;
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Società Organismi di Attestazione
(SOA);
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Imprese che applicano i CCNL del settore edile stipulati dalle associazioni firmatarie della convenzione del 15 aprile 2004 .
Chi lo rilascia
In base alla convenzione del 15 aprile 2004 fra l'INPS, l'INAIL e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative del settore, il DURC è rilasciato dalle Casse Edili regolarmente costituite dalle parti sottoscriventi l'Avviso Comune del 16 dicembre 2003. È possibile rivolgersi anche ad INPS ed INAIL che trasmetteranno la richiesta alle Casse Edili.
Per i lavori pubblici il DURC, in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale, è rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione. A tal fine è necessario che l'impresa inserisca nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato.
Tempistica
Per i lavori privati il DURC deve essere richiesto prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività (DIA) e la richiesta può essere avanzata, anche per via telematica, agli sportelli costituiti appositamente presso la Cassa Edile competente per territorio.
Rilascio del DURC
Ai fini del rilascio del DURC, la Cassa Edile raccoglie le informazioni necessarie dagli altri Istituti, i quali sono tenuti a fornirle entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, in mancanza di informazioni o in mancanza di comunicazione delle cause di sospensione, la Cassa Edile emette ugualmente il documento.
Condizioni di rilascio
Il procedimento di accertamento della regolarità contributiva deve rispettare alcune condizioni, fra le quali:
Verifica regolarità contributiva
La posizione di regolarità contributiva dell'impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa. La Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato a livello nazionale che l'impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.
Condizioni di regolarità
L'impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione. La stessa deve inoltre dichiarare nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non lavorate (specificando le causali di assenza) non inferiore a quello contrattuale.
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Cosa occorre per fare: | |
1
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INTERVENTO |
OPERE |
LUCERNARI |
Sostituzione anche con materiali diversi ma rispettando la sagoma ed il colore preesistenti. |
ATTO |
CLASSIFICAZIONE |
Nessuna autorizzazione |
Manutenzione ordinaria |
NORMATIVA |
SCONTO |
IVA |
Legge 457/78, Art. 31, DPR 380/01 |
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