Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 19-8-1978
Legge 5 agosto 1978 n
457
"Norme
per l'edilizia residenziale"
INDICE
Titolo I
- Piano decennale per l'edilizia
residenziale. Organi e funzioni. (articoli 1
- 9)
Titolo II
- Gestione finanziaria del piano
decennale. (articoli 10 - 13)
Titolo III
- Norme per il credito
fondiario (articoli 14 - 26)
Titolo IV
- Norme generali per il recupero del
patrimonio edilizio ed urbanistico esistente (articoli 27 - 34)
Titolo V
- Finanziamento del piano
decennale (articoli 35 - 40)
Titolo VI
- Norme finali e transitorie (articoli 41 - 60)
TITOLO I
Ritorna all'inizio Piano decennale per l'edilizia
residenziale. Organi e funzioni.
1. (Contenuti del piano). A partire
dall'anno 1978 è attuato un piano decennale di edilizia residenziale
riguardante: a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla
costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio degli enti
pubblici ; b) gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti
alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio
esistente; c) l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli
insediamenti residenziali . Il piano indica e quantifica le risorse
finanziarie e creditizie da destinare all'edilizia residenziale pubblica e
determina i criteri per la loro gestione coordinata, tenuto conto delle linee
generali di intervento nel settore dell'edilizia residenziale indicate dal
C.I.P.E. Il piano decennale definisce il programma operativo per il primo
quadriennio ed è soggetto a revisione ogni quattro anni. Sulla base del piano
nazionale le regioni formulano propri programmi quadriennali e progetti biennali
di intervento. Alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione
generale sulla situazione economica dei Paese, è allegata una relazione
sull'andamento del settore edilizio e sullo stato di realizzazione dei programmi
di edilizia residenziale.
2. (Competenze del C.I.P.E.) Il
C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva interregionale per la
programmazione economica, indica gli indirizzi programmatici per l'edilizia
residenziale e in particolare: a) determina le linee d'intervento nel settore
dell'edilizia residenziale, secondo gli obiettivi della programmazione economica
nazionale, con particolare riguardo al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi
prioritari, alla riduzione dei costi di costruzione e di gestione e all'esigenza
dell'industrializzazione del settore; b) indica e quantifica le risorse
finanziarie da destinare all'edilizia residenziale; c) determina la quota
minima degli incrementi delle riserve tecniche degli istituti di previdenza e
delle imprese di assicurazione da destinare al finanziamento dell'edilizia
convenzionata ed agevolata, anche attraverso la sottoscrizione di titoli emessi
dalla Cassa depositi e prestiti nonchè da altri istituti autorizzati ad
esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica; d) determina
i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari
settori d'intervento; e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse
finanziarie tra le regioni, ivi comprese quelle destinate all'edilizia rurale, e
stabilisce la quota minima degli interventi che non può, comunque, essere
inferiore al 40 per cento del complesso di essi da destinare ai territori di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n.
1523 , che approva il testo unico delle norme sugli interventi straordinari nel
Mezzogiorno; f) determina le quote, per un importo non superiore all'1 per
cento dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al tre per cento dei
finanziamenti di edilizia agevolata da destinare all'anagrafe degli assegnatari
di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi dello
Stato e ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore
dell'edilizia residenziale. Il C.I.P.E. approva, su proposta del Comitato per
l'edilizia residenziale, il piano decennale, i programmi quadriennali e le loro
revisioni biennali. Inoltre, previo parere della commissione consultiva
interregionale per la programmazione economica: 1) delibera, su proposta del
Comitato per l'edilizia residenziale, la misura dei tassi e gli aggiornamenti di
cui alla lettera o) dell'articolo 3 della presente legge; 2) determina, su
proposta del Comitato per l'edilizia resideneiale i criteri generali per le
assegnazioni e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia
residenziale pubblica. Per il biennio 1978-79 si provvede alla formulazione ed
attuazione del programma secondo quanto previsto dal successivo articolo
41.
3. (Competenze del Comitato per
l'edilizia residenziale). Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base
degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.: a) predispone il piano
decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni; b) provvede
alla ripartizione dei fondi tra le regioni; c) indica i criteri generali per
la scelta delle categorie degli operatori, in modo da garantire una equilibrata
distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate e programmi
articolati in relazione alle varie forme di intervento; d) adotta le
opportune determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi
finanziari; e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi,
con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei
costi di costruzione consentiti; f) effettua la raccolta e la elaborazione
dei dati relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo alle
determinazioni del fabbisogno abitativo; g) propone al C.I.P.E. i criteri per
l'assegnazione e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia
residenziale pubblica; h) promuove e coordina, a livello nazionale, la
formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazione di
edilizia residenziale comunque fruenti del contributo dello Stato; i)
determina le linee generali per gli indirizzi tecnici; l) determina le
modalità per il finanziamento, l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi
anche direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui al precedente
articolo 2, lettera f); m) determina le modalità per l'espletamento di
concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per
l'abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti di qualità e di costo
predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che
attuano i programmi; n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le
regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli
interventi; o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma
dell'articolo 19 e del secondo comma dell'articolo 20, della misura dei tassi e
dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal
contributo dello Stato, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni
dell'I.S.T.A.T., nonchè la misura dell'aggiornamento previsto dal secondo comma
dell'articolo 16; p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di
attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di
intervento; q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per
sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale
alle esigenze pi— urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità ; r)
propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i criteri e le
direttive cui gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti
dovranno attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare ai programmi
di cui alla lettera c) dell'articolo 2 ; r-bis) dispone una riserva di
finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a
comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi
per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di
edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti
handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone
handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacitÃ
motorie. Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le
modalità di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilitÃ
generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato, dei finanziamenti
previsti dalla lettera f) del prece dente articolo 2 e di quelli destinati ad
interventi straordinari di cui al punto q) del presente articolo. Le
deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, ad eccezione di quelle
relative all'esercizio di funzioni consultive, sono rese esecutive con
provvedimento del suo presidente.
4. (Attribuzioni delle regioni). Le
regioni, per le finalità di cui all'articolo 1, provvedono in particolare
a: a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale,
distinguendo quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del
patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni;
nonchè il fabbisogno per gli insediamenti rurali nell'ambito dei piani di
sviluppo agricolo; b) formare programmi quadriennali e progetti biennali di
intervento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili,
includendovi anche eventuali stanziamenti integrativi disposti da loro
stesse; c) ripartire gli interventi per ambiti territoriali, di norma
sovracomunali, assicurando il coordinamento con l'acquisizione e urbanizzazione
delle aree occorrenti all'attuazione dei programmi, e determinare la quota dei
fondi da ripartire per ambiti territoriali, di norma comunali, per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in relazione ai
fabbisogni di cui alla precedente lettera a) e in misura comunque non inferiore
al 15 per cento delle risorse disponibili; d) individuare i soggetti
incaricati della realizzazione dei programmi edilizi secondo i criteri di scelta
indicati nel successivo articolo 25; e) esercitare la vigilanza sulla
gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruenti
di contributi pubblici; f) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe
degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di
contributo statale, sulla base dei criteri generali definiti dal Comitato per
l'edilizia residenziale; g) definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito
dei limiti di cui alla lettera n) del precedente articolo 3, dandone contestuale
comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale; h) comunicare ogni tre
mesi al Comitato per l'edilizia residenziale ed alla sezione autonoma della
Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 10 la situazione di
cassa riguardante la gestione del trimestre precedente ed il presumibile
fabbisogno dei pagamenti da effettuare nel trimestre successivo sulla base dello
stato di avanzamento dei lavori; i) redigere annualmente, nel termine e con
le modalità stabilite dal Comitato per l'edilizia residenziale, una relazione
sullo stato di attuazione dei programmi nonchè sulla attività svolta ai sensi
della precedente lettera e) e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 ; l) disporre la concessione dei
contributi pubblici previsti dalla presente legge; m) esercitare il controllo
sul rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi
di edilizia abitativa fruenti di contributi pubblici, delle procedure e dei
vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi
ed accertare il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei contributi
dello Stato. Le regioni possono provvedere alla eventuale integrazione dei
programmi edilizi utilizzando finanziamenti stanziati con apposite leggi
regionali, dandone contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia
residenziale.
5. (Composizione del Comitato per
l'edilizia residenziale). Il Comitato per l'edilizia residenziale, istituito
dall'articolo 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , è presieduto dal Ministro
dei lavori pubblici, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed è
composto da: 1) quattro rappresentanti del Ministro dei lavori
pubblici; 2) due rappresentanti del Ministro del tesoro; 3) un
rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica; 4)
un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 5) un
rappresentante del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica; 6) un
rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato; 7) un rappresentante del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno; 8) un rappresentante del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste; 9) un rappresentante del Ministro
dell'interno; 10) un rappresentante del Ministro della difesa; 11) un
rappresentante del Ministro dei trasporti; 12) un rappresentante del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni; 13) un rappresentante del Ministro dei
beni culturali e ambientali; 14) un rappresentante per ciascuna regione e per
ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano. Il Comitato è
costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica quattro
anni. Qualora nel termine previsto dal successivo articolo 9, n. 1, non siano
pervenute tutte le designazioni, il Comitato per l'edilizia residenziale è
ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri giÃ
designati. Il Comitato per l'edilizia residenziale disciplina con apposito
regolamento la propria attività , le funzioni attribuite al comitato esecutivo di
cui al successivo articolo 6, nonchè le modalità di consultazione di enti e
organismi interessati all'attuazione del piano decennale. Con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è
determinata la misura dei compensi spettanti ai componenti il Comitato per
l'edilizia residenziale.
6. (Istituzione del comitato
esecutivo). Nell'ambito del Comitato per l'edilizia residenziale è costituito
un comitato esecutivo, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un
Sottosegretario di Stato da lui delegato e composto da otto membri dei quali
quattro rappresentanti dei Ministri, e quattro rappresentanti delle
regioni. Dei quattro rappresentanti ministeriali, designati dal Ministro dei
lavori pubblici, non più di due sono scelti fra i rappresentanti dello stesso
Ministro nel Comitato per l'edilizia residenziale. I quattro rappresentanti
delle regioni sono eletti dai rappresentanti regionali nel Comitato per
l'edilizia residenziale. Il comitato esecutivo delibera sulle materie di cui
alle lettere d), e), f), l), q), del precedente articolo 3, mentre per le
restanti materie di cui allo stesso articolo 3, formula le proposte per il
Comitato per l'edilizia residenziale e può adottare, in caso di urgenza, le
relative deliberazioni che dovranno essere sottoposte alla successiva ratifica
del Comitato per l'edilizia residenziale.
7. (Segretario generale del Comitato per
l'edilizia residenziale). Il Comitato per l'edilizia residenziale, per
l'espletamento di suoi compiti, si avvale di un segretario generale costituito
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, cui è preposto, in qualità di
segretario generale, un dirigente generale dei ruoli dello stesso
Ministero. Il segretario generale partecipa, a titolo consultivo, alle sedute
del Comitato per l'edilizia residenziale ed a quelle del comitato esecutivo e
sovrintende alle attività dei servizi del segretariato generale. L'organico del
segretariato generale è determinato dalla tabella allegata alla presente
legge. La tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748 , è variata in aumento per le unità previste nell'organico
predetto. In sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura dei
posti delle qualifiche dirigenziali di cui alla tabella allegata, si provvede
mediante concorsi per titoli ai quali sono ammessi i funzionari del Ministero
dei lavori pubblici con dieci anni di effettivo servizio nella carriera
direttiva, per il concorso a primo dirigente, e con quindici anni di effettivo
servizio nella carriera direttiva, per il concorso a dirigente
superiore. Alla copertura degli altri posti si provvede con utilizzazione di
personale già in servizio presso tale Ministero o di personale collocato nel
ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
618 , e, qualora non sia possibile in tal modo provvedervi entro il 31 dicembre
1978, rendendo disponibili per le corrispondenti unità i posti previsti
dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno
1974 , in attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 218. Il segretario generale
del Comitato per l'edilizia residenziale è membro di diritto del consiglio di
amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.
8. (Esperti e personale comandato presso
il segretariato generale - Centro di documentazione). L'aliquota massima
annuale di esperti di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 , è determinata in venti
unità da scegliersi, su proposta del comitato esecutivo, tra gli iscritti
all'albo previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507. A tal
fine è istituita, nell'ambito del predetto albo, una sezione per gli esperti in
materia residenziale. Il contingente di personale dipendente da enti pubblici da
comandare a prestare servizio presso il segretariato generale del Comitato per
la edilizia residenziale, a norma dell'articolo 4, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 , non può superare le
trenta unità annue. Il provvedimento di comando ha efficacia per un anno e
può essere rinnovato. Le spese per il funzionamento del segretariato generale,
per le retribuzioni e per le indennita accessorie del personale di cui ai commi
precedenti fanno carico al capitolo istituito ai sensi del terzo comma
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n.
1036. Fanno carico, altresì, allo stesso capitolo, le spese inerenti al
funzionamento di un centro permanente di documentazione per l'edilizia
residenziale, istituito presso il Comitato per l'edilizia residenziale, al quale
viene trasferito tutto il materiale bibliografico nonchè la dotazione tecnica
degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 .
9. (Termini per la formazione e
l'attuazione del piano decennale). Le procedure di formazione ed attuazione
del piano si svolgono secondo i seguenti tempi: 1) il Comitato per l'edilizia
residenziale è costituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge; 2) le direttive di cui al precedente articolo 2 sono
approvate dal C.I.P.E., in sede di prima applicazione della presente legge,
entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore e entro il mese di febbraio
del primo anno dei successivi bienni, e sono immediatamente comunicate al
Comitato per l'edilizia residenziale; 3) i provvedimenti di competenza del
Comitato per l'edilizia residenziale sono adottati entro sessanta giorni dalla
comunicazione delle direttive di cui al precedente n. 2 e sono immediatamente
comunicate al C.I.P.E.; 4) il piano decennale e le relative articolazioni
sono approvate dal C.I.P.E. entro un mese dalla proposta formulata dal Comitato
per l'edilizia residenziale ai sensi del precedente articolo 3, e immediatamente
comunicate al Comitato per l'edilizia residenziale e alle regioni; 5) i
programmi regionali e le relative localizzazioni devono essere predisposte dalle
regioni entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 4 e
sono comunicati immediatamente ai soggetti destinatari dei finaziameti ed ai
comuni interessati; 6) l'individuazione e l'assegnazione delle aree da
mettere a disposizione dei soggetti destinatari dei finanziamenti devono essere
effettuate a cura del comune, a pena di decadenza dal finanziamento stesso,
entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente n. 5; 7) i
programmi di edilizia sovvenzionata devono pervenire alla fase di consegna dei
lavori ed apertura del cantiere entro dieci mesi dalla data di esecutività della
delibera regionale di localizzazione . I programmmi di edilizia
agevolata-convenzionata devono pervenire alla fase di inizio dei lavori, alla
concessione del contributo ed alla stipula del contratto condizionato di mutuo
entro dieci mesi dalla data di esecutività della delibera regionale di
localizzazione .
TITOLO II
Ritorna all'inizio Gestione finanziaria del
piano decennale
10. (Istituzione e competenze della
sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti). E' istituita una sezione
autonoma della Cassa depositi e prestiti, con proprio consiglio di
amministrazione e con gestione e bilancio separati, per il finanziamento della
edilizia residenziale, dell'acquisizione e della urbanizzazione delle aree
occorenti per la realizzazione dei relativi programmi. La rappresentanza
legale della sezione autonoma spetta al direttore generale della Cassa depositi
e prestiti. La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del Comitato
per l'edilizia residenziale, le decisioni del C.I.P.E. in merito alla raccolta e
alla utilizzazione delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella
presente legge. In particolare, la sezione autonoma provvede a: a) porre a
disposizione delle regioni i fondi loro attribuiti sulla base della ripartizione
effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale e con le modalità dallo
stesso indicate in relazione alla situazione di cassa delle regioni secondo
quanto disposto dalla lettera h) del precedente articolo 4; b) compiere le
operazioni finanziarie necessarie per l'attuazione delle determinazioni del
Comitato per l'edilizia residenziale, sentito il Comitato interministeriale per
il credito e il risparmio, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione della
lettera e) del precedente articolo 2; c) compiere tutte le operazioni
finanziarie nel settore dell'edilizia residenziale già affidate dalle leggi alla
Cassa depositi e prestiti; d) concedere anticipazioni ai sensi dell'articolo
23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni ed
integrazioni, che possono essere richieste anche da enti ed istituti delegati
all'acquisizione delle aree. Sono traferiti alla predetta sezione: a) il
fondo speciale costituito a norma dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865 , e successive modificazioni ed integrazioni; b) le operazioni di
finanziamento degli istituti autonomi per le case popolari o di altri operatori,
già affidate alla Cassa depositi e prestiti. Per il regolamento dei rapporti
tra la Cassa depositi e prestiti e la sezione autonoma è istituito un apposito
conto corrente. Il saggio di interesse delle operazioni eseguite dalla sezione
autonoma, qualora non sia altrimenti stabilito o sia diverso da quello praticato
dalla Cassa depositi e prestiti, è fissato, con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del
consiglio di amministrazione della sezione autonoma da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale. La commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti
esercita le sue funzioni anche nei confronti della sezione autonoma di cui alla
presente legge. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato per
l'edilizia residenziale ed il consiglio di amministrazione della sezione
autonoma, possono essere stabilite norme di esecuzione per l'attività della
sezione stessa. Il controllo della Corte dei conti sugli atti della sezione
autonoma è esercitato in via successiva. Per quanto non espressamente previsto
dalla presente legge, alla sezione autonoma sono applicate le norme in vigore
per la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse.
11. (Composizione del consiglio di
amministrazione della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti). Il
consiglio di amministrazione della sezione autonoma è formato dai seguenti
membri: 1) Ministro del tesoro o un suo delegato, che lo presiede; 2)
direttore generale della Cassa depositi e prestiti; 3) direttore generale del
Tesoro; 4) ragioniere generale dello Stato; 5) segretario generale del
Comitato per l'edilizia residenziale; 6) dirigente superiore preposto
all'apposito servizio della Cassa depositi e prestiti; 7) quattro componenti
del Comitato per l'edilizia residenziale dei quali due scelti tra i
rappresentanti ministeriali e due tra quelli regionali.
12. (Devoluzione degli utili di
gestione). Lo utile netto derivante dalla gestione della sezione autonoma
della Cassa depositi e prestiti è devoluto per otto decimi ad incremento della
disponibilità della sezione stessa e per due decimi alla formazione del fondo di
riserva. Il fondo di riserva è investito in obbligazioni fondiarie .
13. (Fondi per gli interventi di
edilizia residenziale pubblica). Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i conti correnti istituiti dalle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e
27 maggio 1975, n. 166 , sono trasferiti alla sezione autonoma della Cassa
depositi e prestiti, presso la quale vengono depositate anche le somme derivanti
da: a) gli stanziamenti previsti per il finanziamento del piano per
l'edilizia di cui alla preserite legge; b) i contributi dei lavoratori e dei
datori di lavoro e le somme dovute dallo Stato in base alle vigenti disposizioni
e ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , e successive leggi di proroga
dei versamenti dei contributi stessi, da versare trimestralmente; c) tutti i
rientri contabilizzati nella gestione speciale prevista dall'articolo 10 del
D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 , compresi quelli destinati, in base al
prescritto decreto del Ministro dei lavori pubblici, alle finalità di cui
all'articolo 25, lettere b) e c), della L. 8 agosto 1977, n. 513 ; d) i
limiti di impegno autorizzati dalla presente legge per la concessione dei
contributi previsti dall'articolo 16; e) i limiti di impegno, comunque
autorizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, per la
concessine dei contributi per interventi di edilizia residenziale, con la sola
esclusione di quelli relativi alla realizzazione di alloggi di servizio, come
definiti dall'articolo 1 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ; f) dai
recuperi, disposti a qualsiasi titolo dall'Amministrazione dei contributi per
interventi di edilizia agevolata già erogati a favore degli istituti di
credito.
TITOLO
III
Ritorna all'inizio
Norme per il credito fondiario
14. (Mutui
edilizi).
[Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, sulla base di
apposite direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio,
sono tenuti ad offrire mutui edilizi, di durata massima venticinquennale, con
rate d'ammortamento a carico dei mutuatari comprensive di capitale ed interessi,
sia costanti sia variabili nel tempo] .
I mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di
programmi di edilizia residenziale sono concessi, anche in deroga a disposizioni
legislative e statutarie, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed
edilizio con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive
da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della stessa, dal Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio.
Ogni tre mesi gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio sono
tenuti a comunicare al Comitato per l'edilizia residenziale l'entità dei mutui
deliberati e di quelli per i quali sia pervenuta loro domanda ed in corso di
istruttoria, distinte nelle due categorie dei mutui agevolati e dei mutui
ordinari.
Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su
proposta del Comitato per l'edilizia residenziale emana, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, lo
schema-tipo della documentazione che gli istituti e le sezioni di credito
fondiario ed edilizio devono utilizzare per l'istruttoria delle richieste e per
la concessione dei mutui agevolati e per tutte le procedure di finanziamento di
iniziative edilizie assistite dal contributo pubblico.
15. (Mutui
indicizzati).
[Per effettuare la provvista dei mezzi occorrenti all'erogazione di mutui
indicizzati, gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio
emetteranno obbligazioni parimenti indicizzate, con l'osservanza delle norme di
cui al D.L. 13 agosto 1975, n. 376 , convertito con modificazioni nella L. 16
ottobre 1975, n. 492, ed al D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 .
Anche in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, nel caso di mutui
il cui capitale da rimborsare sia soggetto a rivalutazione per effetto di
clausole di indicizzazione, il credito dell'istituto mutuante è garantito
dall'ipoteca iscritta, fino a concorrenza dell'intero importo effettivamente
dovuto per capitale, anche se rivalutato, interessi, spese ed accessori.
Per ottenere l'automaticità dell'adeguamento dell'ipoteca prevista dal
precedente comma, la nota di iscrizione di detta ipoteca dovrà contenere, anche
senza altre successive formalità , la indicazione che l'ammontare della somma
iscritta si intende aumentata di pieno diritto dell'importo occorrente per la
copertura di quanto previsto allo stesso precedente comma. Ferme restando tutte
le norme sul credito fondiario ed edilizio, le disposizioni di cui al presente
articolo sono sempre applicabili, oltre che in caso di fallimento, anche in caso
di procedure esecutive regolate da leggi speciali.
Il capitale residuo dei mutui di cui al primo comma del presente articolo può
essere anticipatamente restituito, in tutto o in parte, mediante consegna
all'istituto mutuante di corrispondente importo di obbligazioni a capitale
rivalutabile, la cui serie deve essere fatta risultare ai sensi del primo comma
dell'art. 7 del D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 , ovvero non può essere restituito
con modalità diverse qualora espressamente previste nel contratto di mutuo. Ai
fini della restituzione anticipata, il capitale residuo del mutuo che si intende
restituire ed il valore nominale delle obbligazioni utilizzate per la
restituzione sono quelli risultanti dal calcolo di rivalutazione immediatamente
precedente alla data della restituzione anticipata. L'istituto mutuante
provvederà alla variazione del piano di ammortamento della serie delle
obbligazioni a norma del quarto comma dell'articolo 8 del D.P.R. 21 gennaio
1976, n. 7] .
16. (Mutui
agevolati).
Ai sensi del secondo comma del precedente art. 14, sono concessi, dagli istituti
e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, mutui agevolati assistiti da
contributo dello Stato per la realizzazione di nuove abitazioni, anche in deroga
alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, nella misura del cento per
cento della spesa sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la costruzione,
con il limite massimo di lire 24 milioni per ogni abitazione.
L'ammontare massimo del mutuo previsto dal comma precedente è soggetto, ai
sensi del precedente articolo 2, secondo comma, n. 1, a revisione biennale a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la
determinazione del mutuo concedibile si fa riferimento al limite massimo vigente
al momento della deliberazione del provvedimento regionale di concessione del
contributo dello Stato.
La superficie massima delle nuove abitazioni di cui al presente articolo,
misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non può superare,
pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, metri quadrati 95,
oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o posto macchina.
17.
(Garanzie).
I mutui concessi dagli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio ai
sensi del secondo comma del precedente articolo 14 sono garantiti da ipoteca di
primo grado sull'area e sulla costruzione e sono assistiti dalla garanzia
sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi
e degli oneri accessori.
La garanzia dello Stato si intende prestata con l'emissione del provvedimento
regionale di concessione del contributo statale e resta valida finchè sussista
comunque un credito dell'istituto mutuante, sia in dipendenza di erogazioni in
preammortamento, sia di erogazioni anche parziali in ammortamento ed anche nel
caso di decadenza dal beneficio del contributo.
La suddetta garanzia diventa operante ai sensi delle vigenti leggi sull'edilizia
agevolata, nei termini e con le modalità in esse previste, ed in particolare ai
sensi dell'art. 15 della L. 27 maggio 1975, n. 166 , sostituito dall'art. 3, L.
8 agosto 1977, n. 513 . L'istituto mutuante, per i mutui agevolati assistiti dal
contributo dello Stato, potrà procedere all'esecuzione individuale immobiliare
anche nel caso in cui il mutuatario sia stato assoggettato a liquidazione coatta
amministrativa, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, L. 17 luglio 1975, n.
400 . Nel caso di alienazione con accollo del residuo mutuo, la garanzia dello
Stato resta valida per il restante periodo di ammortamento.
I provvedimenti di concessione del contributo devono essere comunicati al
Ministero del tesoro e al Comitato per l'edilizia residenziale. Ai mutui
agevolati concessi ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 10-ter del D.L. 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con
modificazioni, nella L. 16 ottobre 1975, n. 492, fatto salvo il potere regionale
di concessione dei contributi di cui alla lettera b) del precedente art. 4.
18.
(Beneficiari dei mutui agevolati).
I mutui previsti dall'articolo 16 sono destinati alla realizzazione di programmi
di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla L. 18
aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni e sono concessi ad
enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprietà , a
cooperative edilizie a proprietà individuale, ad imprese di costruzione ed ai
privati che intendano costruire la propria abitazione, con onere iniziale a
carico del mutuatario del 4,5 per cento, oltre al rimborso del capitale.
L'onere a carico del mutuatario è stabilito, ai sensi del successivo articolo
20, in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di appartenenza,
al momento dell'assegnazione per gli alloggi realizzati da enti pubblici e
cooperative edilizie a proprietà individuale, dell'acquisto per gli alloggi
realizzati da imprese di costruzione, dell'atto di liquidazione finale del mutuo
per quelli costruiti da privati. L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo
comma e il relativo frazionamento di mutui ovvero l'atto di liquidazione finale,
nel caso di alloggi costruiti da privati, devono essere effettuati,
rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data d'ultimazione dei
lavori.
Il contributo sugli interessi di preammortamento continuerà ad essere
corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini,
sia locato ai sensi delle disposizioni vigenti . I mutui di cui al primo comma
possono essere concessi altresì a comuni ed a istituti autonomi per le case
popolari, che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione nonchè a
cooperative edilizie a proprietà indivisa. In tali casi l'onere a carico dei
mutuatari è del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale. Gli interventi
assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo sono
destinati per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona
di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e
modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell'art. 51, L. 22
ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni ed integrazioni, quando siano
esaurite le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni predette .
Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente devono, in ogni
caso, essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 8
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , nella quale, fermo restando il limite di
lire 24 milioni previsto dal precedente articolo 16, primo comma, il costo
dell'area non potrà essere computato in misura superiore a quello determinato
dai parametri definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del medesimo art.
8, L. 28 gennaio 1977, n. 10 . [Dal 1° gennaio 1981 gli interventi di cui al
presente articolo devono essere realizzati sulle aree comprese nei piani di zona
previsti dalla L. 18 aprile 1962, n. 167 , su quelle delimitate ai sensi
dell'art. 51, L. 22 ottobre 1971, n. 865 , ovvero su quelle espropriate dai
comuni ai sensi del sesto comma dell'art. 13, L. 28 gennaio 1977, n. 10] .
19.
(Contributo dello Stato).
Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura indicata nel
successivo art. 20, è corrisposto agli istituti di credito mutuanti un
contributo pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi
del titolo secondo del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, così come convertito,
con modificazioni, nella L. 1° novembre 1965, n. 1179, e successive
modificazioni e integrazioni, e l'onere a carico del mutuatario stesso.
Dopo i primi quattro anni, a decorrere dalla data del provvedimento regionale di
concessione del contributo dello Stato, previsto dalla presente legge, i tassi
stabiliti dal successivo articolo 20 sono aumentati o diminuiti all'inizio di
ogni biennio, in relazione dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni
dell'I.S.T.A.T., verificatosi nel biennio precedente considerato nella misura
massima del 75 per cento. I tassi sono applicati al capitale residuo calcolato
all'inizio di ogni biennio.
Corrispondentemente, è variato il contributo a carico dello Stato che, in ogni
caso, deve garantire la totale copertura della differenza tra l'ammontare della
rata di ammortamento calcolata al costo del denaro, al quale la operazione di
mutuo è stata definita, e la quota a carico del mutuatario. Per le cooperative
a proprietà indivisa la variazione dei tassi secondo le modalità di cui al
comma precedente decorre dopo i primi sei anni.
20. (Limiti di
reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi).
I limiti massimi di reddito per l'accesso ai mutui agevolati, di cui alla
presente legge, da destinare all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento o
al riattamento di un'abitazione e quelli per l'assegnazione di un'abitazione
fruente di mutuo agevolato, sono fissate:
a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti pubblici e destinate ad
essere cedute in proprietà ; per i soci di cooperative edilizie a proprietÃ
individuale o loro consorzi; per gli acquirenti di abitazioni realizzate da
imprese di costruzione o loro consorzi e per i privati:
1) in L. 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento;
2) in L. 8.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per cento;
3) in L. 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento;
b) per gli assegnatari di abitazioni costruite da comuni o da istituti autonomi
per le case popolari, destinate ad essere date in locazione, e per i soci di
cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, che usufruiscono di
mutui al tasso del 3 per cento, in L. 6.000.000. I limiti di reddito ed i tassi
anzidetti sono soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera o) dell'art.
3.
Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si tiene conto
del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei
redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima
dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio ovvero, nel caso di alloggi
costruiti da privati, prima dell'atto di liquidazione finale del mutuo.
21. (ModalitÃ
per la determinazione del reddito).
Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonchè ai
fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di
graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare è
diminuito di lire un milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli
stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da
lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che
risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento . Per il
requisito della residenza, si applica quanto disposto dall'art. 2, lettera b),
del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 .
22. (Limiti di
reddito per l'assegnazione delle abitazioni degli I.A.C.P.).
Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni realizzate
dagli istituti autonomi per la case popolari ai sensi del precedente articolo 1,
lettera a), nonchè ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 , e successive
modificazioni e integrazioni, è fissato in L. 5.500.000 .
Al limite di cui al comma precedente si applicano le disposizioni del primo
comma del precedente articolo 21. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle assegnazioni da effettuare ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 , relativamente a bandi di
concorso pubblicati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
23. (Decadenza
dal contributo dello Stato).
Qualora il socio di cooperativa edilizia o l'acquirente di impresa di
costruzioni ovvero il privato risultino essere in possesso, ai sensi dell'ultimo
comma dell'articolo 20 ed alle condizioni previste dal precedente articolo 18,
di un reddito superiore a quello determinato sulla base del precedente articolo
21, hanno diritto a conservare l'abitazione.
In tal caso il contributo dello Stato concesso sul programma costruttivo ovvero
sull'abitazione realizzata dal privato viene rispettivamente ridotto in misura
corrispondente ovvero annullato e gli interessati sono tenuti a rimborsare allo
Stato l'ammontare dei contributi già corrisposti agli Istituti mutuanti anche
sugli interessi di preammortamento.
TITOLO
IV
Ritorna all'inizio
Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente
27.
(Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente).
I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone
ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio
edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla
conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione
del patrimonio stesso.
Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed
aree, nonchè edifici da destinare ad attrezzature. Le zone sono individuate in
sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono dotati, con
deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all'articolo
59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 .
Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o
successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere
individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali
il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di
recupero di cui al successivo articolo 28. Per le aree e gli immobili non
assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano
gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli
strumenti urbanistici generali.
Ove gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione
alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero nell'ambito delle zone
destinate a servizi i cui vincoli risultano scaduti, sono sempre consentiti, in
attesa di tali strumenti urbanistici attuativi, gli interventi previsti dalle
lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 che riguardino singole
unità immobiliari o parti di esse. Inoltre sono consentiti gli interventi di
cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 31 che riguardino globalmente
uno o pi— edifici anche se modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni
preesistenti purchè il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore
del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla
percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di
locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione
ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni .
28. (Piani di
recupero del patrimonio edilizio esistente).
I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei
complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma del
precedente articolo 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione
urbanistica, individuando le unità minime di intervento.
I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale
con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano, ed hanno
efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimità di
cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Ove la deliberazione
del consiglio comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun
piano di recupero, entro tre anni dalla individuazione di cui al terzo comma del
precedente articolo 27, ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un
anno dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni effetto. In
tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal quarto e quinto
comma del precedente articolo 27. Per quanto non stabilito dal presente titolo
si applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per i piani
particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella
statale.
I piani di recupero sono attuati:
a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie
di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie cui
i proprietari o i soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere,
dai condominii o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonchè
dagli IACP o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni
temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi;
b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti
di cui alla lettera a) nei seguenti casi:
1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero
del patrimonio edilizio esistente nonchè, limitatamente agli interventi di
rilevante interesse pubblico, con interventi diretti;
2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;
3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria, espropriazione od
occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unitÃ
minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei
medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti da contributo.
La diffida può essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di
scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero
sia stato eventualmente incluso . I comuni, sempre previa diffida, possono
provvedere all'esecuzione delle opere previste dal piano di recupero, anche
mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei
proprietari, delle spese sostenute. I comuni possono affidare la realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari singoli o
riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero.
29. (Utilizzazione
dei fondi da parte dei comuni).
Per l'attuazione dei piani di recupero da parte dei comuni, nei casi previsti
dal quinto comma del precedente articolo 28, viene utilizzata la quota dei fondi
destinata al recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi della lettera
c) del precedente articolo 4, detratta la parte destinata alla concessione dei
contributi dello Stato per i mutui agevolati. La predetta quota è messa a
disposizione dei comuni e può essere utilizzata, nei limiti che saranno
determinati dalla regione, anche per il trasferimento e la sistemazione
temporanea delle famiglie, con esclusione della costruzione di nuovi alloggi,
per la prosecuzione delle attività economiche insediate negli immobili
interessati dagli interventi, nonchè per la redazione dei piani di recupero.
30. (Piani di
recupero di iniziativa dei privati).
I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero,
rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore
degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani di recupero. In
deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli
interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unitÃ
immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque
rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio .
La proposta di piano è adottata con deliberazione del consiglio comunale
unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'articolo 28,
comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni.
La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto
1942, n. 1150 , con la procedura prevista per i piani particolareggiati. I piani
di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che la
deliberazione del consiglio comunale, con la quale vengono decise le
opposizioni, ha riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62 .
31.
(Definizione degli interventi).
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così
definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso
con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire
l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei
lotti, degli isolati e della rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli
strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le
disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 , e
29 giugno 1939, n. 1497 , e successive modificazioni ed integrazioni.
32.
(Disposizioni particolari).
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi nei piani di
recupero, approvati ai sensi del secondo comma del precedente articolo 28, sono
inclusi nei programmi pluriennali di attuazione previsti dall'articolo 13 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10 . I comuni possono includere nei predetti programmi
pluriennali anche gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non compresi
nei piani di recupero.
Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i comuni sono tenuti a
stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente e a valutarne la incidenza ai fini della determinazione delle
nuove costruzioni previste nei programmi stessi. Nei comuni con popolazione
superiore a 50 mila abitanti, per gli interventi di rilevante entità non
convenzionati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , o della presente
legge, la concessione può essere subordinata alla stipula di una convenzione
speciale mediante la quale i proprietari assumono, anche per i loro aventi
causa, l'impegno di dare in locazione una quota delle abitazioni recuperate a
soggetti appartenenti a categorie indicate dal comune, concordando il canone con
il comune medesimo ed assicurando la priorità ai precedenti occupanti.
33.
(Agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero).
Gli interventi di cui al presente titolo e quelli previsti dai piani
particolareggiati, ove esistenti, purchè convenzionati ai sensi della L. 28
gennaio 1977, n. 10 , fruiscono delle agevolazioni creditizie di cui al
precedente articolo 16, per le quali si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 17, 19, 20 e 21 della presente legge.
Il limite massimo del mutuo agevolato concedibile, stabilito nel primo comma del
precedente articolo 16, è fissato in lire 15 milioni ed è soggetto a revisione
con le modalità previste dal secondo comma dello stesso articolo 16. Tra le
agevolazioni creditizie indicate dal precedente comma è compresa quella del
contributo sugli interessi di preammortamento previsto dall'art. 36, secondo
comma .
Nel caso in cui gli interventi che fruiscono delle agevolazioni creditizie
previste dal precedente articolo 16 siano effettuati da imprese o da
cooperative, le abitazioni recuperate possono essere cedute o assegnate
esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di abitazioni di
edilizia economica e popolare. La cessione o l'assegnazione può essere disposta
a favore dei precedenti occupanti anche se non sono in possesso dei predetti
requisiti. In tal caso gli stessi non possono fruire del contributo pubblico.
34. (Piani
esecutivi vigenti).
Ai piani particolareggiati e ai piani delle zone da destinare all'edilizia
economica e popolare, già approvati alla data di entrata in vigore della
presente legge e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i
comuni possono attribuire, con deliberazione del consiglio comunale, il valore
di piani di recupero ed applicare le disposizioni del presente titolo.
TITOLO
V
Ritorna all'inizio
Finanziamento del piano decennale
35.
(Finanziamento per l'edilizia sovvenzionata).
Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettera a) e
c) dell'articolo 1 della presente legge, è autorizzata per il quadriennio 1978,
1979, 1980 e 1981 l'assegnazione agli Istituti autonomi per le case popolari e
loro consorzi, nonchè ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente, della somma di lire 3.500 miliardi, alla cui copertura si
provvede mediante:
a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettera b) e c)
dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, degli anni 1979, 1980 e
1981, che a tal fine sono prorogati al 31 dicembre 1987;
b) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonchè le altre entrate
derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'articolo 5 della legge 22 ottobre
1971, n. 865 , dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , all'articolo
4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito in legge 16 ottobre
1975, n. 492, ed agli articoli 16 e 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513,
relativi agli anni 1979, 1980 e 1981;
c) l'apporto dello Stato di lire 1.500 miliardi. Detta somma sarà iscritta
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di
lire 300 miliardi nell'anno 1979, di lire 500 miliardi nell'anno 1980 e di lire
700 miliardi nell'anno 1981.
Gli eventuali maggiori introiti rispetto al programma finanziario ai sensi del
precedente comma derivanti dai proventi e rientri di cui alle lettere a) e b)
sono destinati a far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di
programmi finanziati ai sensi dello stesso comma e, per la parte eccedente, a
nuovi programmi costruttivi. Per gli anni successivi al 1981, alla realizzazione
del piano decennale si provvede con la legge di approvazione del bilancio dello
Stato.
Gli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e i comuni, sono
autorizzati ad assumere impegni fino alla concorrenza dell'importo loro
assegnato nel programma regionale di localizzazione ed a provvedere
immediatamente a tutte le operazioni relative all'acquisizione delle aree ed
all'appalto delle opere da localizzare. La somministrazione dei fondi agli
Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e ai comuni è disposta
in relazione ai pagamenti da effettuare in base all'andamento dei lavori
36.
(Finanziamento per l'edilizia convenzionata-agevolata).
Per la concessione di contributi agli interventi di edilizia residenziale
fruenti di mutuo agevolato previsto dal precedente articolo 16 è autorizzato in
ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981, il limite di impegno di
lire 70 miliardi. I contributi di cui al primo comma sono destinati, altresì
alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di contributi in misura
tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso
d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella dovuta ai sensi
del precedente articolo 18.
I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo sono iscritti nel bilancio
del Ministero dei lavori pubblici e corrisposti annualmente alla Cassa depositi
e prestiti ai sensi della lettera d) del precedente articolo 13. All'onere di
lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per l'anno
finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso
anno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
37.
(Finanziamento per l'edilizia rurale).
Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi di cui al
precedente articolo 26 è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, un limite di
impegno di lire 30 miliardi, che sarà iscritto nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario medesimo.
All'onere relativo all'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'onere relativo agli anni dal 1979 al 1987 si provvede mediante
corrispondenti riduzioni delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27
dicembre 1977, n. 984. Le riduzioni stesse saranno stabilite dal Comitato
interministeriale per la politica agricola ed alimentare secondo la procedura
prevista dal sesto comma dell'articolo 17 della predetta legge. Per il
quinquennio 1988-1992 al relativo onere sarà provveduto annualmente nell'ambito
delle disponibilità del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
38.
(Completamento dei programmi di edilizia convenzionata-agevolata per l'anno
finanziario 1977).
E' autorizzato per l'anno finanziario 1977 il limite di impegno di lire 20
miliardi da destinare, a cura delle regioni, al completamento di iniziative in
corso, di ammontare unitario tale da consentire la realizzazione di programmi
funzionali. I fondi non utilizzati ai sensi del comma precedente e non impegnati
entro il 31 marzo 1979 sono portati in aumento dei limiti di impegno autorizzati
dall'articolo 36.
Per i programmi costruttivi fruenti dei contributi previsti dai commi
precedenti, si applicano le norme della presente legge per quanto riguarda
l'assegnazione delle abitazioni e la determinazione dei contributi. Nel caso in
cui si tratti di completamento di iniziative edilizie, i cui lavori siano
iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non
si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 ed all'articolo
43. All'onere di 20 miliardi di lire derivante dall'applicazione del presente
articolo per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli
stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari
medesimi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
39. (Accredito
dei fondi alle province di Trento e Bolzano).
Per le province autonome di Trento e Bolzano, aventi competenza esclusiva in
materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, con
finanziamenti a carattere pubblico, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa
con il presidente della giunta provinciale, integra ed accredita le quote dei
finanziamenti previsti dalla presente legge, proporzionalmente alle entrate in
copertura, da devolvere a ciascuna provincia autonoma in base ai parametri
indicati dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670.
40.
(Incremento del fondo per mutui ai comuni per l'acquisizione delle aree e per le
opere di urbanizzazione).
Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi
dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , modificato dall'articolo
7 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , è ulteriormente elevato a lire 700
miliardi. A tal fine, il tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla
Cassa depositi e prestiti la somma di lire 180 miliardi. Detta somma sarÃ
iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in
ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e
1981.
Per la concessione dei mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9
e 9-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16
ottobre 1975, n. 492. Il termine per la trasmissione delle domande dei comuni,
previsto dal primo comma del citato articolo 9, decorre dalla data di
approvazione del programma di localizzazione degli interventi. Con la legge di
approvazione del bilancio per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1981,
è stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al primo comma, che sarÃ
coperta con operazioni di indebitamento sul mercato, che il Ministro del tesoro
è autorizzato ad effettuare alle condizioni e con le modalità che saranno, con
la stessa legge di bilancio, di volta in volta stabilite.
TITOLO
VI
Ritorna all'inizio
Norme finali e transitorie
41. (Prima
formulazione del piano e del programma di edilizia residenziale).
In sede di prima applicazione ed entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, le disponibilità finanziarie imputabili al biennio
1978-79 sono ripartite tra le regioni dal Comitato per l'edilizia residenziale
secondo le proporzioni desumibili dalla tabella A allegata alla legge 8 agosto
1977, n. 513 , per quanto riguarda l'edilizia sovvenzionata nonchè tra le
regioni e tra le categorie di operatori e secondo i criteri di cui all'articolo
9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per quanto riguarda i fondi per l'edilizia
convenzionata e agevolata. Nell'effettuare la ripartizione dei fondi il Comitato
per l'edilizia residenziale accantonerà le riserve di cui alla lettera f)
dell'articolo 2 ed alla lettera q) dell'articolo 3 della presente legge.
Le regioni, entro il limite di tempo fissato dal precedente articolo 9, n. 5),
provvedono alla localizzazione degli stessi per settori di intervento ed alla
scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia
convenzionata e agevolata, dandone immediata comunicazione ai comuni.
I programmi di edilizia sovvenzionata finanziati con le disponibilità di cui al
precedente primo comma devono pervenire alla fase di consegna dei lavori ed
apertura del cantiere entro quattordici mesi dalla comunicazione regionale della
relativa localizzazione . I programmi di edilizia convenzionata e agevolata,
finanziati con le disponibilità di cui al precedente primo comma, devono
pervenire alla fase di inizio dei lavori e alla stipula del contratto
condizionato di mutuo o alla concessione del contributo entro quattordici mesi
dalla comunicazione regionale di localizzazione e di scelta dei soggetti .
L'assegnazione dei fondi destinati ad interventi per i quali non siano
rispettati i termini di cui ai precedenti quarto e quinto comma è revocata e le
disponibilità conseguenti sono utilizzate in sede di ripartizione dei fondi
relativi al biennio successivo.
42. (Norme
tecniche).
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato per
l'edilizia residenziale provvede alla formulazione delle norme tecniche
nazionali, tra le quali devono essere compresi:
1) i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la
realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;
2) il regolamento per la formazione, l'aggiornamento ed il coordinamento delle
norme tecniche regionali.
Nel biennio successivo le regioni dovranno provvedere all'emanazione delle norme
tecniche regionali per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle
costruzioni.
Le norme previste dal presente articolo devono essere finalizzate alla riduzione
dei costi di costruzione.
43.
(Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni).
In sede di prima applicazione e fino all'emanazione delle norme di cui al
precedente articolo 42, gli edifici residenziali che comprendono abitazioni
fruenti di contributo dello Stato ai sensi della presente legge devono avere le
seguenti caratteristiche:
a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata come rapporto tra i
metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili
abitabili delle abitazioni;
b) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra
pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da
vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti
abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40.
Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi pubblici, sono
consentite:
a) la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la realizzazione nei
fabbricati di scale, in ambienti non direttamente areati, alle condizioni
previste negli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166;
b) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni,
misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze
previste da vigenti regolarnenti edilizi, non inferiori a metri 2,70 per gli
ambienti abitativi, e metri 2,40 per i vani accessori.
Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle disposizioni dei
regolamenti edilizi vigenti. L'applicazione delle norme previste dal presente
articolo non deve comportare aumenti nelle densità abitative consentite dagli
strumenti urbanistici vigenti, nè nelle superfici coperte derivanti dagli
indici volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli stessi strumenti
urbanistici. L'osservanza delle norme previste dal precedente primo comma e
dall'ultimo comma dell'articolo 16, deve risultare esplicitamente nel parere
della commissione comunale edilizia e deve essere richiamata nella concessione a
costruire rilasciata dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quella contenuta nella
lettera q) del secondo comma, non si applicano per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio esistente.
44.
(Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato).
I mutui non fruenti di contributi statali e concernenti la realizzazione dei
programmi costruttivi localizzati, su aree concesse in diritto di superficie o
trasferite in proprietà , comprese nell'arnbito dei piani di zona di cui alla L.
18 aprile 1962, n. 167, ovvero individuate ai sensi dell'articolo 51, L. 22
ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, saranno concessi,
anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli enti mutuanti
anche quando le aree assegnate dai comuni ai sensi dell'articolo 35, L. 22
ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni, non siano di proprietà dei
comuni stessi, semprechè sia stata stipulata la convenzione di cui al
richiamato articolo 35, sia stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza
e siano state iniziate le procedure di espropriazione.
I mutui concessi per finanziare i programmi costruttivi di cui al comma
precedente su aree già acquisite o in corso di acquisizione, comprese le parti
di programma eventualmente destinate ad uso diverso da quello di abitazione,
usufruiscono della garanzia dello Stato per il rimborso integrale del capitale,
degli interessi e degli oneri accessori alle condizioni e nei modi previsti
dall'art. 10-ter, D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni,
dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492, dall'articolo 3, ultimo comma L. 8 agosto
1977, n. 513, ed in genere prevista per gli interventi fruenti di contributo
statale.
Tale garanzia sarà primaria quando non possa essere operante l'iscrizione
ipotecaria. La garanzia decorre dalla data di notifica al Ministero del tesoro,
a cura dell'ente mutuante, del contratto di mutuo. E' abrogato il primo comma
dell'articolo 37, L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni .
45.
(Trasferibilità e locazione di abitazioni realizzate nei piani di zona).
1. Gli immobili realizzati senza il contributo dello Stato su aree in diritto di
superficie o in diritto di proprietà , nell'ambito dei piani di zona di cui alla
L. 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni ed integrazioni, ivi
compresi gli immobili con destinazioni non residenziali, possono essere ceduti
ad enti pubblici, a società assicurative, nonchè ad altri soggetti pubblici e
privati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie.
2. In tali casi è fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni
esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti dalle convenzioni ed ai
canoni ivi indicati.
3. Per gli alloggi fruenti di mutuo agevolato ceduti o da cedersi a comuni o ad
altri enti pubblici allo scopo di destinarli alla locazione in favore degli
sfrattati, non opera anche in caso di mancato subentro nell'agevolazione la
decadenza dal contributo di preammortamento.
46. (Cessione
di aree dei piani di zona).
Le aree di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre
1971, n. 865 , possono essere altresì, cedute ad imprese di costruzione e loro
consorzi. Le imprese di costruzione e i loro consorzi possono effettuare
l'alienazione degli alloggi costruiti sulle aree di cui al precedente comma o la
costituzione su di essi di diritti reali di godimento, anche in deroga al
quindicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ,
trasferendosi all'avente causa dall'impresa di costruzione gli obblighi
derivanti dall'applicazione del medesimo comma. Salvo i casi previsti al primo
comma del precedente articolo 45, l'alienazione o la costituzione di diritti
reali di godimento di cui al comma precedente può avvenire esclusivamente a
favore di soggetti che abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
per l'assegnazione di alloggi economici e popolari.
46-bis.
Gli alloggi realizzati da imprese di costruzione e loro consorzi nell'ambito di
piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sia su aree in regime di
diritto di superficie, sia su aree in regime di proprietà possono essere
venduti dai soggetti costruttori, qualunque sia il tipo di finanziamento
utilizzato ed ai prezzi fissati nella convenzione di cui all'articolo 35 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 , al Ministero della difesa per i fini di cui alla
legge 18 agosto 1978; n. 497.
In tal caso, gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore
ed il comune, ai sensi del richiamato articolo 35, non si trasferiscono al
Ministero acquirente.
Qualora gli alloggi siano costruiti su aree in regime di diritto di superficie,
il Ministero della difesa acquisirà anche in tal caso la piena proprietà delle
aree stesse, in deroga all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
A tale effetto alla compravendita interviene anche il comune, al quale, in
cambio dei residui diritti ceduti al Ministero della difesa, sarà dovuto un
importo pari al valore dell'immobile determinato con i criteri indicati nel
quinto comma dell'articolo successivo dedotto il corrispettivo della concessione
del diritto di superficie già gravante sull'impresa concessionaria.
L'assegnazione degli alloggi acquistati a norma dei precedenti commi è
disciplinata esclusivamente dalle disposizioni contenute nella legge 18 agosto
1978, n. 497 .
46-ter.
Al fine di consentire ai comuni di acquisire aree o fabbricati anche demaniali
disponibili in uso al Ministero della difesa, le regioni interessate possono
inoltrare al Ministero stesso specifica richiesta. In caso di accettazione, le
regioni ne informeranno i comuni territorialmente competenti nonchè quelli
limitrofi, i quali, qualora siano interessati all'acquisizione di detti beni,
dovranno inoltrare al Ministero della difesa formale istanza di acquisto, entro
novanta giorni dalla suddetta comunicazione di accettazione.
In presenza di tale istanza, il Ministero della difesa è autorizzato, qualora
lo ritenga conveniente, a vendere al comune interessato la proprietà degli
immobili richiesti, contestualmente all'acquisto degli alloggi e delle aree di
cui al precedente articolo. In tal caso, gli atti di vendita e di acquisto sono
approvati con un unico provvedimento ed i rapporti di credito e debito da essi
scaturenti si considerano definitivamente estinti con l'accollo da parte del
comune, salvi i necessari conguagli, del debito gravante sul Ministero della
difesa, a seguito delle acquisizioni realizzate, sia verso il comune, sia verso
le imprese di costruzione e loro consorzi.
Il valore degli immobili da cedere da parte del Ministero della difesa ai comuni
sarà determinato, con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e
successive modificazioni e integrazioni, dal competente ufficio tecnico erariale
entro novanta giorni.
Gli atti di trasferimento di immobili demaniali fra Ministero della difesa e
comuni ai quali si provvederà , come per quelli di immobili non demaniali, a
trattativa privata non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio
decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925,
n. 473 .
47. (Norma
transitoria in materia di oneri di urbanizzazione).
Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti ai sensi e con le
modalità previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono rateizzati in non più
di quattro rate semestrali . I concessionari sono tenuti a prestare ai comuni
opportune garanzie secondo le modalità previste dall'articolo 13 della legge 14
gennaio 1978, n. 1 .
48. (Disciplina
degli interventi di manutenzione straordinaria).
Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione prevista dalla
legge 28 gennaio 1977, n. 10 , è sostituita da una autorizzazione del sindaco
ad eseguire i lavori. Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non
comportano il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per
l'autorizzazione di cui al comma precedente si intende accolta qualora il
sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni.
In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al
sindaco del loro inizio. Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore
della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre da tale
data.
La disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica per gli
interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 10 giugno 1939,
n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.
49. (Modifica
all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).
50.
(Disciplina dei programmi costruttivi finanziamenti prima del 31 dicembre 1977).
Per i programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977 con fondi
stanziati da leggi precedenti alla presente legge si applicano le procedure e le
modalità di attuazione stabilite nelle stesse leggi di finanziamento.
51. (Proroga
dell'efficacia dei piani di zona).
Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 (38),
convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è prorogato di tre anni, fermo
restando il disposto del secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile
1962, n. 167 .
52. (Modifiche
della legge 8 agosto 1977, n. 513).
Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 agosto
1977, n 513 per la conferma delle domande di cessione in proprietà è prorogato
al 31 ottobre 1978. ...
53. (Limiti di
applicazione dell'art. 26 della L. 8 agosto 1977, n. 513).
Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della L. 8 agosto
1977, n. 513 risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono
alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera della
commissione di cui all'art. 6, D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 , del possesso
da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall'art. 2 di detto decreto
del Presidente della Repubblica e successive modificazioni.
La regolarizzazione del rapporto locativo è subordinata:
a) [al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare almeno
da un anno prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n.
513]
b) al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati;
c) della circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento
dell'alloggio ad assegnatario già individuato in graduatorie Pubblicate a norma
di legge.
Per tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non sia regolarizzabile ai sensi di
cui sopra e per l'occupazioni verificatesi successivamente alla data di cui alla
lettera a) continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 26 della legge 8
agosto 1977, n. 513.
54. (Proroga
dei termini).
Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 16, L. 8 agosto 1977, n. 513, è
prorogato al 31 ottobre 1978. Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 1
della medesima L. 8 agosto 1977, n. 513 , prorogato dalla L. 27 febbraio 1978,
n. 44, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978. Il termine stabilito al
secondo comma dell'art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , per il
completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di costruzione alla
data del 1° gennaio 1974, è prorogato al 31 dicembre 1978.
55. (Norme
transitorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica).
Fino all'emanazione dei criteri di cui al precedente articolo 3, lettera g),
all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica provvede, sulla
base della graduatoria formata dalla commissione prevista dall'art. 6, D.P.R. 30
dicembre 1972, n. 1035, il comune nel cui territorio gli alloggi stessi sono
stati realizzati. E' fatta tuttavia salva la facoltà delle regioni, in pendenza
della predetta emanazione e sulla base dei criteri contenuti nel D.P.R. 30
dicembre 1972, n. 1035, di apportare perfezionamenti ed integrazioni alla
disciplina del procedimento di assegnazione ivi stabilito.
56. (Fonti
energetiche alternative).
Nella concessione di contributi pubblici per la costruzione di edifici
residenziali sarà data la preferenza agli interventi che prevedono
l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda
alimentati da fonti energetiche non tradizionali. Per i predetti interventi il
Comitato per l'edilizia residenziale può stabilire una elevazione del limite
massimo dei costi ammissibili di cui alla lettera n) del precedente articolo 3.
Ai fini dell'elevazione del limite massimo di costo di cui al comma precedente,
si considerano anche gli impianti che siano soltanto parzialmente alimentati da
fonti energetiche non tradizionali, secondo le modalità precisate con
deliberazione del CER. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Comitato per l'edilizia residenziale provvederà a formare un
elenco, da aggiornare ogni biennio, delle fonti energetiche da considerarsi non
tradizionali ai fini dell'applicazione del precedente comma, con l'osservanza
delle norme contro l'inquinamento.
57. (Norme
fiscali per le obbligazioni indicizzate).
Non costituisce reddito imponibile il maggior valore, derivante dalle
valutazioni dipendenti da clausole di indicizzazione, delle obbligazioni
indicizzate emesse da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio a
sensi del precedente articolo 15 entro il 30 settembre 1982.
58. (Norme
fiscali per le assegnazioni a soci di cooperative).
Il limite massimo di Lire 25.000.000, di cui all'articolo 7-bis del D.L. 13
agosto 1975, n. 376 , introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 16
ottobre 1975, n. 376, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime
di privilegio da parte di società cooperative edilizie e loro consorzi, in
possesso dei requisiti prescritti, è elevato a L. 35.000.000. Qualora il valore
dell'alloggio assegnato superi il limite di cui al comma precedente sono dovute,
per la parte eccedente, le normali imposte di registro e di trascrizione
ipotecaria. Restano ferme le disposizioni dell'art. 12 del decreto legislativo
luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, ad eccezione di quelle del primo periodo
del secondo comma. Le disposizioni del secondo comma del presente articolo si
applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, fermi restando i limiti massimi di registrazione degli atti di
assegnazione.
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