Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 29-1-1977
Legge
28 gennaio 1977 n.10
"Norme
per la edificabilitĂ dei suoli"
Art.
1.
TRASFORMAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO E CONCESSIONE DI EDIFICARE
Ogni attivitĂ comportante
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli
oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a
concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge.
Art. 2.
PIANI DI ZONA E DEMANI COMUNALI DI AREE
Per le aree comprese nei piani
di zona di cui alla legge 18-4-1962, n. 167, e per quelle acquisite ai sensi
degli artt. 27 e 51 della legge 22-10-1971, n. 865, resta fermo il regime
previsto dalle norme della stessa legge n. 865.
Anche per tali aree è necessario il provvedimento del sindaco di cui
all'art.1 della presente legge.
L’estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione
alle esigenze dell’edilizia economica e popolare per un decennio e non può
essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella
necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel
periodo considerato.
( il presente comma sostituisce l'art. 3 della legge 18-4-1962, n.167)
L'art. 26 della legge 22-10-1971, n. 865, è abrogato. Le
aree giĂ vincolate ai sensi di detto articolo sono assoggettate al regime
previsto dall'art. 35 della legge 22-10-1971, n. 865, salvo quanto
previsto nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello stesso
art. 35 per cio’ che concerne i requisiti soggettivi.
Art. 3
CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
La concessione comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di
urbanizzazione nonché‚ al costo di costruzione.
Art. 4
CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE
La concessione è data dal
sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le
modalitĂ , con la procedura e con gli effetti di cui all'art. 31 della
legge 17-8-1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in
conformitĂ alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti
edilizi e,nei comuni sprovvisti di detti strumenti, a norma dell'art.
41-quinquies, primo e terzo comma, della legge medesima, nonché‚ delle
ulteriori norme regionali.
Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro
che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi
dell'amministrazione, al godimento del bene.
Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei
lavori.
Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il
termine di ultimazione, entro il quale l' opera deve essere abitabile o agibile,
non può essere
superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento
motivato, solo per fatti estranei alla volontĂ del
concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro
esecuzione. Un periodo piu’ lungo per l'ultimazione dei lavori può
essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da
realizzare o delle sue particolari caratteristiche
tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il
cui finanziamento sia previsto in piĂą esercizi finanziari.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario
deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso
la nuova
concessione concerne la parte non ultimata.
La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide
sulla titolaritĂ della proprietĂ o di altri diritti reali relativi agli
immobili realizzati per effetto
del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza
ai sensi della presente legge e le sanzioni previste dall'art. 15 della
stessa. Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'art. 31
della legge 17-8-1942, n. 1150.
La regione stabilisce le forme e le modalitĂ d'esercizio dei poteri
sostitutivi nel caso di mancato rilascio della concessione nei
termini di legge.
A decorrere dal 1.gennaio 1979, salva l'applicazione dell' art. 4 della
legge 1-6-1971, n. 291 nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici
generali e in mancanza di norme regionali e fino all'entrata in vigore di
queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti:
a) fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'art. 17 della
legge 6-8-1967 n. 765 l'edificazione a scopo residenziale non può
superare l'indice di metri cubi 0,03, per metro quadrato di area edificabile;
b) nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'art. 17 della legge
6-8-1967, n.765, sono consentite soltanto opere di restauro e
di risanamento conservativo, di
manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di
risanamento igienico;
c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non
possono superare un decimo dell'area di proprietĂ .
( E’ stato dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale, con sentenza
n. 185 del 19/23.4.93 ( G.U. 28-4-1993 n. 18/supll.), la questione di
legittimità dell’ ottavo comma dell’art. 4 in riferimento agli art. 3 -
24 - 42 della Costituzione.)
Art. 5.
DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
( Come disposto dall'art. 7,
comma 1 della legge 24-12-1993 n. 537 gli oneri di urbanizzazione sono da
aggiornarsi ogni quinquennio dai comuni.)
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti
dall'art. 4 della legge 29-9-1964, n. 847, modificato dall'art. 44 della
legge 22-10-1971, n. 865, nonché‚ dalle leggi regionali, è stabilita, ai
fini del precedente art. 3, con deliberazione del consiglio comunale in
base alle tabelle parametriche che la regione definisce, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, per classi di comuni in
relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici
vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione
dell'art. 41-quinquies penultimo e ultimo comma della legge 17-8-1942, n.
1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché‚ delle leggi regionali.
Fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedente comma, i comuni
continuano ad applicare le disposizioni adottate in attuazione della legge
6-8-1967, n. 765.
Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della
regione entro il termine stabilito nel primo comma e fino alla definizione delle
tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del
consiglio comunale.
Art. 6.
DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE
Il costo di costruzione di cui
all'art. 3 della presente legge per i nuovi edifici è determinato
periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili
per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g)
del primo comma dell'art. 4 della legge 5-8-1978, n. 457.
Con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le regioni identificano
classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle
vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono
determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non
superiore al 50 per cento.
Nei periodi incorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma,
ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è
adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione
dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT).
Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo,
variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni
in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della
loro destinazione ed ubicazione.
(Commi così sostituiti dall'art. 7, comma 2, della
legge 24.12.1993, n. 537.)
Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è
determinato in relazione al costo degli interventi stessi così come
individuati dal comune in base ai
progetti presentati per ottenere la concessione.
Art. 7.
EDILIZIA CONVENZIONATA
Per gli interventi di edilizia
abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo di cui al
precedente art. 3 è ridotto alla sola quota di cui all'art. 5 qualora il
concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad
applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della
convenzione-tipo
prevista dal successivo art. 8.
Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte
dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della
quota di cui al comma precedente; in tal caso debbono essere descritte le opere
da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere
medesime.
Fino all'approvazione da parte della regione della convenzione tipo,
le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate in conformitĂ ad
uno schema di
convenzione-tipo, deliberato dal consiglio comunale, contenente gli elementi di
cui al successivo art. 8.
Può tener luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale
il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite
nella convenzione-tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la
quota relativa alle opere di urbanizzazione
ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.
La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri
immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario.
Art. 8.
CONVENZIONE - TIPO
Ai fini della concessione
relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui al precedente art. 7, la
regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i
criteri nonché‚ i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi
di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché‚
gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli
alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo
delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e
delle opere di
urbanizzazione, nonché‚ delle spese generali, comprese quelle per la
progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore
desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) la durata di validitĂ della convenzione non superiore a 30 e non inferiore
a 20 anni.
La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo
delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del
costo di costruzione come definito ai sensi del precedente art. 6.
Il concessionario può chiedere che il costo delle aree, ai fini della
convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di
trasferimenti di proprietĂ avvenuti nel quinquennio
anteriore alla data della convenzione.
( Comma così modificato dall'art. 23 della legge 17.2.1992, n.
179.)
I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai
sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni con frequenza
non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiale ISTAT dei costi di
costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di
locazione è nulla per la parte eccedente.
Art. 9.
CESSIONE GRATUITA
Il contributo di cui al
precedente art. 3 non è dovuto:
a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in
funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo
a titolo principale, ai sensi dell'art.
12 della legge 9-5-1975, n. 153.
b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di
ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e
mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni,
mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita
e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a
concorrere negli oneri di urbanizzazione;
c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per
la manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta;
d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di
ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di
edifici unifamiliari;
e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o
statiche delle abitazioni, nonché‚ per la realizzazione dei volumi
tecnici che si rendano
indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari
per le esigenze delle abitazioni;
f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale
realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché‚ per le opere di
urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti
urbanistici;
g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati
a seguito di pubbliche calamitĂ .
Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4 il
contributo per la concessione - da determinarsi dal comune ai
sensi del precedente art. 5 - è commisurato alla incidenza delle
sole opere di urbanizzazione.
Restano ferme le norme di cui agli artt. 29 e 31, secondo comma,
della legge 17-8-1942, n. 1150, e successive modificazioni.
Art. 10.
CONCESSIONE RELATIVA AD OPERE O IMPIANTI NON DESTINATI ALLA RESIDENZA
La concessione relativa a
costruzioni o impianti destinati ad attivitĂ artigianali o industriali
dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di
urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei
rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione
dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di
tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a
parametri che la regione definisce con i criteri di cui alle lettere a) e b) del
precedente art. 5, nonché‚ in relazione ai tipi di attività produttiva.
La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attivitĂ
turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un
contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata
ai sensi del precedente art. 5, nonché‚ una quota non superiore al 10
per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai
diversi tipi di attivitĂ , con deliberazione del consiglio comunale.
Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché‚
di quelle nelle zone agricole previste dal precedente art. 9, venga
comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori,
il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente
alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della
intervenuta variazione.
Art. 11.
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AFFERENTE ALLA CONCESSIONE
La quota di contributo di cui
al precedente art. 5 è corrisposta al comune all'atto del rilascio della
concessione. A scomputo parziale o totale della quota dovuta, il
concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione con le modalitĂ e le garanzie stabilite dal comune.
La quota di contributo di cui al precedente art. 6 è determinata
all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con
le modalitĂ e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre
sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.
Art. 12.
DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI
I proventi delle concessioni e
delle sanzioni di cui agli artt. 15 e 18 sono versati in conto corrente
vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi
edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare
per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui all'art. 13, nonché,
nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del
patrimonio comunale.
( Articolo così sostituito dall'art.16 -bis della legge 9.8.1986)
Art. 13.
PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE
L'attuazione degli strumenti
urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione
che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani
particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione - nelle quali
debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti
e le relative
urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non
superiore a cinque anni.
Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree
destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attivitĂ
edilizia privata,
stabilita ai sensi dell'art. 3 della legge 18-4-1962, n. 167, e
successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'art. 2 della presente
legge.
La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il
procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i
comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico
ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali - fatta
comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica
- dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalitĂ
di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.
Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'art.1
della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di
attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal
precedente art. 9, semprechè‚ non siano in contrasto con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.
Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti
nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su
aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei
concessionari a realizzarle.
Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione
gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti
in consorzio, il comune
espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22-10-1971, n.
865, come modificata dalla presente legge.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di
proprietĂ dello Stato.
La legge regionale prevede le modalitĂ di utilizzazione delle aree
espropriate. Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo
comma del precedente art.4.
Art. 14.
INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE
Al primo comma dell'art. 12
della legge 22-10-1971, n. 865, modificato dall'art. 6
del decreto legge 2-5-1974, n. 115, convertito, con
modificazioni, nella legge 27-6-1974, n. 247, la cifra
"30 per cento", è sostituita dalla cifra "50 per cento".
All'art. 12 della legge 22-10-1971, n. 865, sono aggiunti i
seguenti commi: “L'espropriante dispone il pagamento dell'indennitĂ
accettata entro sessanta giorni dal
provvedimento di cui al terzo comma.
Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale,
l'amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il pagamento
entro sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di
autorizzazione a pagare di cui alla legge 3-4-1926, n. 686, e successive
modificazioni.
A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti
gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto”.
L'art. 15 della legge 22-10-1971, n. 865, è sostituito dal seguente:
"Qualora l'indennitĂ non sia accettata nel termine di cui al primo comma
dell'art. 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione
della indennitĂ alla commissione competente per territorio di cui all'art.
16. La commissione, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della
giunta regionale, determina l'indennitĂ sulla base del valore agricolo con
riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche
in relazione all'esercizio della azienda agricola e la comunica
all'espropriante.
L'espropriante comunica le indennitĂ ai proprietari degli immobili ai quali
le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti
processuali civili; deposita la relazione della commissione nella
segreteria del comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi
previsti dal secondo comma dell'art. 10".
I primi quattro commi dell'art. 16 della legge 22-10-1971, n. 865, sono
sostituiti dai seguenti:
"Con provvedimento è della regione è istituita, in ogni
provincia, una commissione composta dal presidente dell'amministrazione
provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo
dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo
del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto
autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché‚
da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da
tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa
su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole
maggiormente rappresentative.
La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre
la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima
composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la
regione nomina gli ulteriori componenti.
La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio
tecnico erariale
L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della
commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario.
La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle
singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale
dell'istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel
precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti
agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.
L'indennitĂ di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui
all'art. 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma
precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.
Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al
valore agricolo medio della coltura piĂą redditizia tra quelle che, nella
regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una
superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria
stessa.
Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:
- da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;
- da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione
superiore a 100 mila abitanti.
Per la determinazione dell'indennitĂ relativa alle aree comprese nei centri
edificati, la commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da
un suo delegato".
Il primo comma dell'art. 17 della legge 22-10-1971, n. 865, è sostituito
dal seguente:
"Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto
coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'art.12,
primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto
all'indennitĂ provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal
suddetto articolo".
Al primo comma dell'art. 19 della legge 22-10-1971, n. 865, le
parole: "dell'ufficio tecnico erariale", sono
sostituite dalle seguenti: "della commissione di cui all'art. 16".
Al terzo comma dell'art. 20 della legge 22-10-1971, n. 865, le parole: "
L'ufficio tecnico erariale provvede", sono sostituite dalle
seguenti: "La commissione di cui all'art. 16
provvede" e le parole: "un ventesimo
dell'indennitĂ "' sono sostituite dalle seguenti:
"un dodicesimo dell'indennitĂ ".
All'art. 20 della legge 22-10-1971, n. 865, è aggiunto in fine il
seguente comma:
"Il disposto del secondo comma del
presente articolo deve intendersi applicabile anche alle occupazioni
preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'art.
4 del decreto legge 2-5-1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge
27-6-1974, n. 247".
Art. 15.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
(Omesso in quanto sostituito
dalle disposizioni contenute nella legge 28.2.1985, n. 47 ).
Art. 16.
TUTELA GIURISDIZIONALE
I ricorsi giurisdizionali
contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata nonché‚
contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni
previste dagli artt. 15 e 18 sono devoluti alla competenza dei tribunali
amministrativi regionali, i quali, oltre i mezzi di prova previsti dall'art. 44,
primo comma, del Regio decreto 26-6-1924, n. 1054, possono disporre altresì
le perizie di cui all'art. 27 del Regio decreto 17-8-1907, n. 642.
Art. 17.
SANZIONI PENALI
(Omesso in quanto sostituito
dalle disposizioni contenute nella legge 28.2.1985, n. 47 ).
Art. 18.
NORME TRANSITORIE
Rimangono salve le licenze
edilizie giĂ rilasciate, anche in attuazione di piani di lottizzazione,
prima della data di entrata in vigore della presente legge,
purché‚ i
lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data, così da
rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale
termine dovrĂ essere richiesta la concessione.
(Il termine di quattro anni è stato prorogato al 31 dicembre 1985
dall'art. 1 della legge 1.3.1985, n. 42.)
Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all'art. 6
riguardante il costo di costruzione:
- non è dovuta per le istanze presentate fino a sei mesi dalla data predetta;
- è ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della presente
legge per le istanze di concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa
data;
- è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di
concessione presentate entro ventiquattro mesi da tale data.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze
non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti
norme
urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a
varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini
su-indicati.
In ordine alle istanze di cui al secondo comma la concessione con i
benefici ivi previsti non può essere data dopo due anni dalla
presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta
decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento
negativo emesso dal comune.
( Il termine di due anni è stato così modificato dall’art. 49 della legge
5.8.78 n. 457)
I lavori oggetto delle
concessioni di cui sopra debbono essere completati entro cinque anni dalla data
di rilascio, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. In casi di
mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario
è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di
concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.
(Il termine di cinque anni è stato così modificato dall'art. 1 della legge
12.3.1981, n. 58 e poi prorogato al 31.12.1985 dall'art. 1 della
legge 1.3.1985, n. 42.)
(La sanzione non si applica per le concessioni in scadenza dal 30.1. 1982
all'1.3.1985 in base all'art. 1 della legge 1.3.1985, n. 42.)
Per i piani di lottizzazione convenzionata di cui all'art. 8 della legge
6-8-1967, n.765, giĂ approvati, restano fermi gli oneri di
urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole concessioni è
subordinato soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione, secondo
le norme della presente legge.
Art. 19.
Le disposizioni di cui al
precedente art. 14, in materia di determinazione dell'indennitĂ di
espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la
liquidazione dell'indennitĂ predetta sia divenuta definitiva o non
impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore della presente legge.
(Il primo comma è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte
Costituzionale n. 5 del 25.1.1980.)
Fino all'insediamento delle commissioni di cui all'art. 14, le competenze
attribuite a queste sono svolte dall'ufficio tecnico erariale, il quale applica
i criteri previsti dalla
presente legge per la determinazione dell'indennitĂ di espropriazione e di
occupazione.
Art. 20.
NORME TRIBUTARIE
Ai provvedimenti, alle
convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il
trattamento tributario di cui all'art. 32, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 601.
La trascrizione prevista dall'art. 15 della presente legge si effettua a tassa
fissa.
Art. 21.
DISPOSIZIONI FINALI
Restano in vigore le
norme della legge 18-12-1973, n. 880, e della legge 2-8-1975, n.
393.
Restano altresì in vigore le norme della legge urbanistica 17-
8-1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni,
semprechè‚ non siano incompatibili con quelle della presente legge ed
intendendosi la espressione "licenza edilizia" sostituita
dall'espressione "concessione".
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