Ai lavori di manutenzione ordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati su immobili a prevalente destinazione abitativa, si rende applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi dell'art. 7, co.1, lett. b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio formante l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo (individuati con il decreto del Ministro delle Finanze del 29 dicembre 1999), che vengono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Tale distinta indicazione si rende necessaria in quanto i suddetti beni sono suscettibili di essere assoggettati a due distinte aliquote, quella del 10 per cento entro il limite di valore pari alla differenza tra il prezzo della prestazione complessiva ed il valore dei beni medesimi e quella del 20 per cento per la parte di valore residua. I suddetti dati devono essere evidenziati in fattura anche nel caso in cui dal calcolo risulti che l'intero valore del bene significativo deve essere assoggettata all'aliquota ridotta.
Ciò, in pratica, significa che: 1) se il valore dei beni significativi non supera il 50% del valore complessivo della prestazione, tutta la prestazione sarà assoggettata ad aliquota ridotta; 2) se il valore dei beni significativi supera il 50% del valore complessivo della prestazione, detti beni saranno assoggettati ad aliquota ridotta solo fino alla concorrenza del valore complessivo della prestazione meno il loro valore, e ad aliquota ordinaria per la differenza. Per quanto riguarda l’emissione delle fatture da ditte diverse partecipanti ad un medesimo intervento di ristrutturazione, per poter fruire dell’applicazione dell’iva agevolata, riteniamo che il corrispettivo totale imponibile dei lavori edili complessivi, al netto dei beni, venga riportato su una dichiarazione da rilasciare al fornitore. Tuttavia, la materia è molto complessa e farraginosa che si presta facilmente ad interpretazioni diverse, Le consigliamo di rivolgersi al più vicino Centro servizi dell’Agenzia delle Entrate della sua città per chiarimenti in merito.