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Argomento

L’art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 stabilisce che il costo di costruzione non è dovuto per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, degli edifici unifamiliari. Oltre questa soglia è dovuto il costo di costruzione, determinato all'atto del rilascio del permesso di costruire, ed è corrisposto in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.





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