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Argomento

Per edifici rurali si intendono quei fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità. I fabbricati devono risultare al servizio ed essere effettivamente utilizzati per l'attività agricola ovvero destinati ad abitazione dell’agricoltore ed il terreno a cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 mq ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di specifico reddito agrario. La superficie da considerare a tale scopo è ridotta a mq 3.000 se il terreno è utilizzato per coltivazioni intensive o culture specializzate in serra o per la funghicoltura (D.L. 30/12/1993 n. 557). Se, viceversa, gli edifici hanno perduto i requisiti di ruralità (indipendentemente dalla zona in cui si trovano), essi dovranno essere dichiarati al catasto dei fabbricati e, ai fini del pagamento della parcella al tecnico, si ritiene che l’immobile in questione sia inserito nella classe 1d dell’art. 14, legge 143/49 (Palazzi, ville ecc..).





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