La differenza tra l'abitabilità e l’agibilità dei locali consiste nella differente tipologia edilizia a cui viene richiesta: il primo caso riguarda le case di civile abitazione mentre l’altro caso interessa altri tipi di immobili. L’istituto dell’abitabilità (o agibilità) è disciplinato agli artt. 24, 25, 26 del Testo Unico dell'edilizia DPR 380/2001. Le conseguenze dell’ occupazione abusiva dell’immobile senza permesso di abitabilità sono inquadrate nel comma terzo dell’art. 24 che prevede sanzioni amministrative pecuniarie da centocinquantamila a novecentomila delle vecchie lire.