Il cambio d’uso ha due procedure: con o senza opere. La prima richiede la concessione edilizia mentre la seconda è sempre ammissibile ed occorre provvedere solamente alla variazione catastale ed a segnalare all'ufficio comunale competente la variazione ai fini della tassa sulla raccolta dei rifiuti.
Per quanto riguarda l’apertura, chiusura e modifiche a qualsiasi apertura delle finestre, porte, vetrine esterne dell'edificio, anche per esigenze di areazione di locali abitabili è richiesto la presentazione di una Denuncia di Inizio Attività, unitamente alla relazione asseverata da un tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere) ed al consenso scritto del condominio. Per conoscere la procedura passo per passo si veda nella sezione “Cosa occorre per…?” presente nel sito. Si ipotizza di procedere dapprima al cambio d’uso senza opere per poi procedere, in un secondo tempo, ai lavori presentando semplicemente la D.I.A. . Le consigliamo di consultarsi con un tecnico abilitato per individuare la strategia migliore onde evitare “lungaggini” burocratiche (la concessione edilizia spesso ha tempi piuttosto lunghi). Facendo i lavori “in economia” si può risparmiare negoziando di volta in volta direttamente con gli operai pagando a cottimo o a corpo a patto che si segua personalmente i lavori e ne “capisca” oppure ricorrere ad una persona di fiducia. Per conoscerne l’entità si veda nella sezione “Quanto costa…?” presente nel sito.